AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO PER SOGGETTI FRAGILI

Nuovo istituto concepito per aiutare chi convive con una disabilità psichica, fisica, o con entrambe, finalizzato a permettergli la piena realizzazione dei diritti di integrazione sociale garantiti dalla Costituzione.

L’Amministratore di Sostegno affianca una persona fragile occupandosi del suo benessere, condivide con la stessa un progetto di vita e di cura che tiene conto degli interessi personali ed economici della persona assistita, la rappresenta in tutti gli atti e ne amministra i beni, inoltre può aiutare i familiari per far conoscere tutte le opportunità messe a disposizione da questa nuova figura giuridica.

  • La legge n. 6 del 9 gennaio 2004 ha introdotto nel codice civile (titolo XII) la disciplina delle misure di protezione dei soggetti privi, in tutto o in parte, di autonomia, prevedendo la figura dell’Amministrazione di Sostegno.

  • Si tratta di un nuovo istituto concepito per aiutare chi convive con una disabilità psichica, fisica, o con entrambe, finalizzato a permettergli la piena realizzazione dei diritti di integrazione sociale garantiti dalla Costituzione.

  • L’Amministrazione di Sostegno si propone, quindi, di essere uno strumento in grado, secondo quanto disposto dalla stessa legge n. 6/2004, di “…tutelare, con la minore limitazione possibile della capacità di agire, le persone prive in tutto o in parte di autonomia nell’espletamento delle funzioni di vita quotidiana, mediante interventi di sostegno temporaneo o permanente”.

  • In pratica l’amministrazione di sostegno sarà chiamato a svolgere tutte quelle funzioni della vita quotidiana che la persona impossibilitata non sarà più in grado di fare: andare in banca per i pagamenti, mantenere contatti con l’assicurazione, fare le volture per l’acqua, il gas, la luce, il telefono, partecipare ad un’assemblea di condominio, pagare le tasse, accettare un’eredità, effettuare una transazione, riscuotere gli affitti, ecc…

  • La nomina dell’amministratore è effettuata entro sessanta giorni dalla richiesta, dal Giudice Tutelare del luogo di residenza o domicilio del beneficiario e la decisione viene assunta in contraddittorio, tenendo conto degli interessi della persona, dei suoi bisogni e delle sue richieste.

  • Il Giudice Tutelare individua (e trasferisce nel decreto di nomina) la durata e l’oggetto dell’incarico, gli atti di competenza del beneficiario, quelli in cui il beneficiario necessita dell’assistenza dell’Amministratore di Sostegno e quelli che quest’ultimo deve compiere in nome e per conto del beneficiato, i limiti di spesa e le altre condizioni che l’Amministratore di Sostegno è tenuto a rispettare.

  • La durata dell’incarico può essere a tempo determinato o a tempo indeterminato.

Trattandosi prevalentemente di materia amministrativa, avente come oggetto tematiche legate alla gestione sia di beni immobili che finanziari ed il disbrigo di pratiche amministrative, la preparazione e l’esperienza accumulati fino ad oggi ne rendono un’attività in linea con la missione dello studio.
GE.AM. Gennari Amministrazione si propone inoltre come consulente all’Amministratore di Sostegno familiare nominato o da nominare, fornendo assistenza specializzata per il disbrigo di tutte le pratiche legali ed amministrative che il familiare non è in grado di adempiere.

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